Con tre sentenze (nn. 335, 336 e 337 del 12 aprile 2021), la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania della Corte dei conti, confermando un proprio precedente orientamento (sentenza n. 439 del 2 ottobre 2020), ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria, sull’azione proposta dalla procura contabile, relativamente alla indebita percezione del reddito di cittadinanza, per carenza dei requisiti previsti dalla normativa per l’accesso al beneficio.

La procura contabile, nel richiamare la disciplina del reddito di cittadinanza di cui al d.l. n. 4/2019, ha fondato la richiesta di danno sul fatto che il contributo sarebbe finalizzato a offrire un adeguato, seppur temporaneo, sostegno economico a soggetti che versano in condizioni particolari, ritenute dalla legge necessarie per l’ottenimento e il mantenimento del medesimo, allo scopo finale di indurre i beneficiari ad assumere concrete iniziative mirate al loro inserimento nel mondo del lavoro, assimilando tale finalità alle ipotesi di concessione a privati di contributi comunitari per la realizzazione dello sviluppo occupazionale.

Ad avviso della procura contabile, pertanto, nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, quali: l’indebita percezione di contributi pubblici destinati a un programma di inserimento di soggetti non occupati nel mondo del lavoro; la condotta illecita connotata dal dolo, per aver omesso di effettuare le dichiarazioni ex lege previste; il danno; il rapporto di immediata e diretta causalità tra danno e condotta.

Tenuto conto dell’orientamento espresso dalla Sezione con la (prima) sentenza n. 439/2020, in occasione delle udienze successive la procura contabile ha fatto anche presente che la normativa offre degli spunti che consentono di ricondurre il reddito di cittadinanza alla tipologia del mutuo di scopo e non ad una erogazione priva di condizioni; ciò sulla base sia dell’analisi letterale del dato normativo (che pone il carattere assistenziale del contributo in una posizione ancillare rispetto alla preminente finalità di consentire al beneficiario di affrontare un percorso di inserimento nel mondo del lavoro), sia per ragioni di ordine sistematico (rinvenibili nella previsione di obblighi, vincoli e sanzioni puntualmente previsti). Tali ulteriori elementi, ad avviso della procura, consentirebbero di ricondurre l’erogazione in esame alla giurisdizione contabile, similmente a quanto affermato per i contributi di AGEA, superando, dunque, il precedente orientamento giurisprudenziale della Sezione.

Il Collegio, tuttavia, con le sentenze n. 335, 336 e 337 del 2021, ha confermato la propria posizione, negando la giurisdizione della Corte dei conti e ritenendo che “il contributo che ne occupa risponde a una finalità assistenziale attraverso vantaggi che riguardano in via diretta il solo beneficiario, in quanto gli interessi pubblici perseguiti dalla normativa in esame non si traducono in un vincolo giuridico di funzionalizzazione del contributo (il che renderebbe il soggetto compartecipe di un programma pubblicistico idoneo a radicare la giurisdizione di questa Corte), né tantomeno nell’inserimento funzionale e con carattere di continuità nell’apparato organizzativo dell’amministrazione e nella gestione di risorse pubbliche, con l’attribuzione di compiti specifici da esercitare per conto della p.a. nell’ambito di un pubblico interesse affidato dalla legge a quest’ultima

 

 

 

 

 

 

»»»»»» »»»»» »»»»»» »»»»» 


Informazioni generali sul sito